“ASSOCIAZIONE NOTAI DELLA CAMPANIA” – “ASSONOTAI CAMPANIA”
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO


ARTICOLO 1 – È costituita un’associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE NOTAI DELLA CAMPANIA” in breve “ASSONOTAI CAMPANIA”.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
 
ARTICOLO 2 – L’Associazione ha sede legale in Napoli presso la sede del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, alla Via Chiaia, 142, c.a.p. 80121.
L’Assemblea ha facoltà di trasferire altrove la sede e di istituire una sede amministrativa presso il Presidente o il Segretario pro-tempore.
 
ARTICOLO 3 – L’Associazione ha come scopo:
• la rappresentanza in sede regionale degli iscritti per la tutela dei diritti e degli interessi della categoria Notarile, nei confronti di altre associazioni, federazioni o sindacati, di altri ordini professionali, partiti politici, organi statali esecutivi o legislativi, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, ministeri, organismi istituzionali e non.   A tal fine potrà:
• stipulare contratti collettivi di lavoro, di assicurazione e di previdenza in genere,
• stipulare contratti, convenzioni ed accordi con autorità, società, enti ed organismi pubblici e privati, ordini e associazioni professionali ed interprofessionali, sindacati,
• promuovere, coordinare e valorizzare iniziative in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, tributario ed amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria,
• divulgare informazioni, studi, disposizioni legislative e regolamentari fra gli Associati,
• intervenire a sostegno delle azioni e delle iniziative degli organi istituzionali (Consiglio Nazionale del Notariato, Collegio, Consigli Notarili Distrettuali), nonché del Comitato Regionale della Campania,
• designare i propri rappresentanti presso altri enti ed organismi Nazionali o Regionali.
L’Associazione può aderire ad organizzazioni ed associazioni nazionali anche interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri.


PATRIMONIO – QUOTE ED ESERCIZI SOCIALI


ARTICOLO 4 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• tutti i beni mobili ed immobili comunque acquisiti;
• fondi di riserva comunque costituiti;
• contributi, erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
• dalle quote associative e da contributi speciali,
• da ogni altra entrata che concorra all’incremento dell’attivo sociale.
 
ARTICOLO 5 – Le quote sono ordinarie e straordinarie.
Il pagamento della quota ordinaria è annuale e deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dall’approvazione del bilancio annuale. La misura e le modalità di pagamento di tale contributo sono fissate dal Consiglio Direttivo.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
 
ARTICOLO 6 – L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare, per l’approvazione, all’Assemblea.
É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
ARTICOLO 7 – ASSOCIATI
Hanno diritto di partecipare all’Associazione tutti i notai (persone fisiche) iscritti nei Ruoli dei Distretti Notarili della Regione Campania, nonché i notai a riposo già iscritti nei predetti Ruoli.   Essi acquisiscono la qualifica di associato semplicemente inviando all’Associazione l’importo della quota associativa annuale individuale.
L’Associato assume formale obbligo di osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti e deliberazioni degli organi dell’Associazione.
 
ARTICOLO 8 – La qualifica di Associato si perde:
a) per recesso;
b) per esclusione;
• Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente dell’Associazione; il recesso non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né la restituzione delle quote versate.   Il recesso ha effetto immediato, salvo l’obbligo dell’Associato recedente al pagamento della quota e di quant’altro dovuto all’Associazione, se già deliberato al momento del recesso.
• L’esclusione è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo, in seguito a morosità, altra grave inadempienza agli obblighi di statuto, a gravi azioni od iniziative in contrasto con l’attività dell’Associazione o per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione.   L’Associato ha la facoltà di ricorrere all’Assemblea entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.   L’Assemblea dovrà essere all’uopo convocata non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. L’Assemblea ordinaria annuale dovrà comunque deliberare sugli eventuali ricorsi pendenti.   Il provvedimento di esclusione diviene definitivo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo senza che sia stato proposto ricorso all’Assemblea, o dalla decisione assembleare, che delibera inappellabilmente in merito.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


ARTICOLO 9 – Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere.


L’ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 – L’Assemblea dell’Associazione è costituita dagli associati che risultano in regola col pagamento del contributo associativo annuale.
Ogni associato, anche se membro del Consiglio Direttivo, ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, altri associati, aventi diritto a voto, fino ad un massimo di cinque.   L’Assemblea si riunisce in via ordinaria e straordinaria a seconda delle delibere sottoposte alla sua approvazione, e precisamente:
 
IN VIA ORDINARIA:
a) Almeno una volta all’anno, per deliberare:
• l’approvazione delle linee programmatiche generali proposte dal Consiglio Direttivo;
• l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
• la misura e le modalità di versamento delle quote e dei contributi associativi ed il calendario delle riunioni;
b) Ogni tre anni per procedere all’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
 
IN VIA STRAORDINARIA:
su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati per deliberare:
• l’approvazione dell’eventuale regolamento interno;
• l’adesione ad Associazioni Nazionali;
• sui ricorsi proposti ai sensi degli artt. 8 e 10;
• su ogni altro argomento non di competenza dell’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea.
La nomina della carica avviene a scrutinio segreto.
Ulteriori eventuali Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso inviato, con qualsiasi mezzo purchè documentabile, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contenente il luogo e l’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO


ARTICOLO 11 – Il Consiglio Direttivo è composto da quindici membri, eletti dall’Assemblea degli associati, cinque tra gli associati del Distretto Notarile di Napoli, tre tra gli associati del Distretto Notarile di Salerno, tre tra gli associati del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, due tra gli associati del Distretto Notarile di Benevento e due tra gli associati del Distretto Notarile di Avellino.
Se non vi fossero eletti nelle proporzioni indicate, i consiglieri potranno essere nominati prescindendo dal Distretto di appartenenza.
In caso di assenza ingiustificata di un consigliere a due adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, quest’ultimo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara la decadenza del predetto consigliere, cooptandone (art. 2386 c.c.) un altro, sempre prescindendo dal Distretto di appartenenza.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili.
La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ma per la validità della sua costituzione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri in carica al momento della votazione.
 
ARTICOLO 12 – Alla sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Potrà inoltre il Consiglio nominare, scegliendo i membri tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo determinandone la composizione quantitativa ed i poteri.
Qualora si rendesse, per un qualunque motivo, vacante una carica in seno all’Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà d’urgenza alla nuova nomina che dovrà essere ratificata dalla prossima Assemblea degli associati.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Infine il Consiglio potrà avvalersi dell’opera di commissioni composte da associati anche estranei al Consiglio Direttivo stesso.   Dette commissioni saranno comunque presiedute da un Componente del Consiglio Direttivo.


IL PRESIDENTE


ARTICOLO 13 – Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della stessa; in caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono demandate al più anziano per età dei Vice Presidenti in carica.
La rappresentanza e la firma per le operazioni di carattere economico nei confronti di privati ed enti spettano, oltre che al Presidente, anche al Tesoriere, disgiuntamente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli fossero attribuite dagli organi dell’Associazione.


IL SEGRETARIO

ARTICOLO 14 – Il Segretario dirige i servizi e l’ufficio di segreteria; partecipa con diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne redige e conserva i verbali.
 
IL TESORIERE
 
ARTICOLO 15 – Il Tesoriere cura la contabilità e l’amministrazione del patrimonio, incassa le quote e tutte le entrate; provvede, previa delibera del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, ai pagamenti; apre e chiude c/c. bancari e libretti, movimenta gli stessi facendo prelevamenti nei limiti delle disponibilità attive; predispone i bilanci; coadiuva il Presidente; per l’esercizio delle sue funzioni può avvalersi dell’ausilio di uno o più membri del Consiglio Direttivo.
 
ARTICOLO 16 – Tutte le cariche sono gratuite ma è dovuto il rimborso delle spese incontrate per la carica, purché documentabili.

SCIOGLIMENTO


ARTICOLO 17 – In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea, in seduta straordinaria e con la maggioranza indicata, nominati i liquidatori, determina le modalità della liquidazione.
Il patrimonio eventualmente residuato al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad un’altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dall’Assemblea che approva il bilancio finale di liquidazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.  3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 
RINVIO ART. 18 – Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia.